Onorevoli Colleghi! - Esigenze vitali per uno Stato efficiente e moderno sono la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con il cittadino. La nostra pubblica amministrazione, invece, spesso elude le proprie responsabilità lasciando il cittadino privo di tutela e complica i rapporti con farraginose procedure e con richieste molteplici che comportano un allungamento dei tempi procedimentali, nonché costi e perdite di tempo ingiustificati per i cittadini e per le imprese.
      La presente proposta di legge ha lo scopo di fare fronte a questi due problemi, sia apportando delle modifiche alla normativa vigente, sia introducendo garanzie e tutele nuove a sostegno dell'interesse del cittadino.
      L'articolo 1 (obblighi procedimentali per la pubblica amministrazione), modificando l'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, è finalizzato a dare certezza ai tempi di azione della pubblica amministrazione obbligandola a comunicare preventivamente al cittadino l'elenco dettagliato degli atti e dei documenti (esclusi quelli già in possesso della pubblica amministrazione o che questa deve acquisire presso altre pubbliche amministrazioni) che questi deve presentare all'atto della richiesta di un provvedimento. In tale modo il cittadino sarà maggiormente tutelato in quanto, conoscendo il tipo di documentazione da produrre per ogni provvedimento richiesto, non andrà incontro ad un allungamento dei tempi del provvedimento. Infatti la pubblica amministrazione dovrà attenersi all'elenco da essa stessa comunicato al cittadino e non potrà formulare nuove richieste istruttorie che potrebbero essere meramente dilatorie.
      Inoltre il cittadino sarà garantito in quanto, qualora la documentazione sia incompleta, la pubblica amministrazione

 

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avrà comunque l'obbligo di concludere il procedimento nei termini prescritti, in mancanza di una tempestiva richiesta istruttoria.
      L'articolo 2 (responsabilità della pubblica amministrazione per ritardo dell'azione amministrativa) riprende la disciplina dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 17 della legge n. 59 del 1997. Esso prevede l'obbligo della pubblica amministrazione del rispetto dei termini del procedimento e la sua responsabilità per il ritardo nell'emanazione del provvedimento. A differenza della normativa vigente, che prevede soltanto l'obbligo del pagamento di un indennizzo forfettario conseguente a un comportamento illecito della pubblica amministrazione, la presente proposta di legge considera l'indennizzo come quid minimum, dovuto ai richiedenti in caso di ritardo, e obbliga la pubblica amministrazione al risarcimento del danno eventualmente causato anche soltanto dal ritardo.
      L'articolo 3 (sanzioni per il ritardo dell'azione amministrativa) attribuisce al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la competenza a determinare, con proprio decreto, l'ammontare e le modalità di pagamento dell'indennizzo previsto dall'articolo 2 e ad individuare gli uffici competenti a corrisponderlo, mentre affida al giudice amministrativo sia le domande di risarcimento del danno sia le controversie relative alla corresponsione dell'indennizzo.
      L'articolo 4 (obbligo di quantificazione degli oneri di adeguamento alle innovazioni normative e loro detraibilità), infine, rende obbligatoria la quantificazione dei costi derivanti in capo a soggetti privati dall'esigenza di adeguarsi a nuove disposizioni di legge o di regolamento, affinché le persone fisiche e le persone giuridiche possano godere di una detraibilità pari al 30 per cento del costo sotto forma di credito d'imposta. In tal modo si potrà ripartire l'onere finanziario di nuovi adempimenti burocratici tra i cittadini e lo Stato.
 

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